Punto 2 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale del 29.12.14, che recita:
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE DELLA TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (TSA) S.p.A.
Ecco la nostra risposta:
Dichiarazione Consigliere Clavenzani– Consiglio Comunale del 29
dicembre 2014 – punto 2 OdG
La modifica dello Statuto di TSA è
un’operazione complessa, che sicuramente richiede l’accordo di molti azionisti.
Sarebbe stata un’ottima occasione per discutere insieme di questioni
sostanziali sia sulla gestione dei rifiuti che, soprattutto su TSA, una partecipata
che non sembra fare gli interessi dei suoi azionisti di maggioranza: i Comuni
del Trasimeno e i loro cittadini.
Le aziende partecipate, con azionisti
pubblici e privati, dovrebbero dare la garanzia di un servizio essenziale, di
qualità e per tutti, con una adeguata retribuzione degli operatori, sicurezza
per lavoratori e cittadini, guadagno sensato per il partner privato.
Come i cittadini pievesi verificano
quotidianamente, non è così. Di fatto le partecipate sono uno strumento di
lucro privato, garantito dal riparo protettivo delle pubbliche amministrazioni.
Ma sono anche uno strumento di consenso politico e di spartizione del potere
attraverso cariche ed assunzioni gestibili dalle Amministrazioni e non
sottoposte alle regole dei concorsi.
Ci viene detto che la modifica dello
statuto di TSA riduce il potere del Consigliere Delegato. Ed è in parte vero. Il
grosso taglio dell’art. 20 ne riduce la discrezionalità
Ma qui dobbiamo approfondire: tra gli
azionisti esistono soci di tipo A – i partner pubblici, come il Comune di Città
della Pieve – e soci di tipo B, gli azionisti privati.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, con ruolo limitato, è eletto tra i Consiglieri di
amministrazione nominati dai soci A. Il Consigliere Delegato, di cui sono stati
limitati, ma non definiti i poteri, viene comunque scelto tra i Consiglieri B,
espressione dei soci privati.
E’ vero che nell’art. 12 viene abolito
l’obbligo di eleggere il Consigliere Delegato tra i Consiglieri B, ma tale
obbligo è mantenuto nell’Art. 15, smentendo l’apparente modifica.
Se davvero si fosse voluto limitare
l’eccessivo potere del Consigliere delegato, rappresentante della minoranza
privata di TSA, e NON della parte pubblica, l’obbligo di individuarlo tra i
Consiglieri B andava totalmente eliminato.
Il fatto che il Consiglio - certamente
a maggioranza pubblica ma non sempre univocamente d’accordo - ne definisca i
poteri, può limitarne la libertà di azione ma la deregolamentazione non è mai
stata un metodo per limitare, piuttosto per consentire.
Non solo. Nello stesso articolo si
introduce la possibilità, da parte del Consiglio d’Amministrazione, di nominare
“…direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri, le
attribuzioni e gli emolumenti. Questi ultimi possono partecipare ai Consigli
d’Amministrazione con funzioni consultive e propositive”
Altre cariche, altri stipendi, altri
costi da sostenere. Altri amici soddisfatti.
Non crediamo che queste modifiche
introducano cambiamenti sostanziali. Nel migliore dei casi, sono nozze con i
fichi secchi.
Altro punto grave, se non gravissimo è
la modifica dell’art. 3, che abolisce la limitazione territoriale dell’attività
societaria. Un’azienda partecipata DEVE, ripeto ancora, fare l’interesse dei
cittadini garantendo un sensato guadagno alla parte privata. NON DEVE avere il
lucro, l’impresa, come proprio obiettivo.
TSA sta già pagando il pessimo affare di
aver GESENU come socio privato, a maggioranza privata ma con forti interessi
del Comune di Perugia, carico di debiti che riversa come può su soci e
consociate. Né l’una né l’altro hanno dimostrato grande capacità
imprenditoriale, semmai affaristica nel senso peggiore del termine.
Per tutti questi motivi esprimiamo voto
contrario.