giovedì 25 gennaio 2018

MOZIONE: IMPIANTI DA BIOMASSE




Al Sindaco Comune di  Città della Pieve              
Al Presidente del Consiglio Comunale                   
e p.c. ai Consiglieri Comunali

MOZIONE: “Individuazione limiti insediativi degli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas”

PREMESSO CHE
È divenuto necessario, se non che doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale una ponderata regolamentazione dei sovracitati impianti, al fine di evitare ulteriori criticità  perseverando nel gap amministrativo, ed in primo luogo, al fine di allineare, delineare ed integrare gli eventuali insediamenti tutelando la salute dei cittadini, tutti, e nel rispetto degli obiettivi, delle prospettive e dei valori territoriali puntualmente individuati nel P.RG., Titolo I Disposizioni Generali – Capo I Norme Generali, art. 3 “Strategie per il governo del territorio” che al punto 1. Si prefigge di “tutelare i valori produttivi, paesaggistici ed ecologici del territorio, nello spirito di costruire un equilibrato sviluppo tra ambiente naturale ed ambiente antropico”.          
TENUTO CONTO CHE:
la Costituzione Italiana all’art.32 “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
la Costituzione Italiana sancisce all’art. 41 che “L’iniziativa economica privata … Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza …” e che “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;
i fattori ambientali locali, economici e culturali hanno un ruolo importante nella definizione degli schemi di bio-energia e il Comune deve tenerne conto nella pianificazione territoriale che gli compete, come già avvenuto in plurimi Comuni Umbri che hanno provveduto a disciplinare la materia de qua, con norme limitative degli insediamenti d’impianti a biomasse e biogas (cfr. ex plurimis: Castel Giorgio, Fossato di Vico, Arrone, Valfabbrica, Fabro);
a mente dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane”, mentre il successivo art.118 della Costituzione precisa che i Comuni e le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. La legge 1150 del 1942 attribuisce, a sua volta, ai Comuni la funzione della pianificazione urbanistica, stessa previsione contiene per i Comuni e le Province la Legge Regionale n.11 del 2005. Inoltre, l’art.14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010 n.78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n.122) stabilisce che “sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera p) della Costituzione: … d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione territoriale di livello sovra comunale”. Pertanto, lo stesso art.12, comma 4, del Regolamento Regionale 7 del 2011, “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, prevedendo la prevalenza del medesimo regolamento sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei Comuni e delle Province, si pone in evidente contrasto con gli art.117 e 118 della Costituzione, con la Legge 1150 del 1942 e con la Legge Regionale 11 del 2005 e, in quanto tale, va disapplicato;
la Convenzione di Stoccolma del 2001, trascritta nel regolamento 850/2004/CE prevede di prevenire o, qualora impossibile, ridurre l’emissione di una serie di inquinanti persistenti e di favorire a parità di prodotto la tecnica o la tecnologia meno impattante dal punto di vista della sostenibilità e dell’inquinamento;
il D.L. 29 dicembre 2003, n.387 attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità precisa all’art.12 comma 7 che “nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”, concetto altresì ribadito nel D.M. 10 settembre 2010, Parte IV paragrafo 16.4;
la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con  la Legge n.108 del 16 marzo 2001 sancisce “la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell’ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l’ambiente, riconoscendo che un’adeguata tutela dell’ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita. Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future“;
la L.R. 16 febbraio 2010 n.12, Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’art.35 del D.L. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni all’art.1 comma 2 determina che “la Regione Umbria riconosce la necessità di conformare le proprie politiche ambientali a detti principi per garantire, in particolare, che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future.”  Nella medesima L.R.  art.2, comma 1, lettera h)  si individuano i soggetti competenti in materia ambientale: “ la Regione, gli Enti locali, le Amministrazioni statali e ogni altro soggetto pubblico che per funzioni e responsabilità in campo ambientale e di governo del territorio sono interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma o del progetto”;
CONSIDERATO CHE:
la costruzione di un impianto a biomassa o biogas implica necessariamente un peggioramento della qualità dell’aria, in contrasto quindi con la Normativa Europea che prevede di “mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi” (Decreto Legislativo 155/2010 - 2008/50/CE);
il “Principio di Precauzione” sancito nel 1992 dalla Convenzione di Rio de Janeiro e inserito nel 1994 nel Trattato dell’Unione Europea  “in base al quale un prodotto o un processo produttivo non vanno considerati – come si è fatto finora –  pericolosi soltanto dopo che è stato determinato quanti danni ambientali, malattie e morti producono, ma al contrario, possono essere considerati sicuri solo se siamo in grado, al di là di ogni ragionevole dubbio, di escludere che possano presentare rischi rilevanti e irreversibili per l’ambiente e per la salute”;
“Attraverso la combustione il materiale non viene eliminato, ma trasformato in un materiale più facilmente diluibile in atmosfera e quindi respirabile, il Particolato Materico. Il PM 10 è respirabile e si ferma alle prime vie respiratorie. Il PM 2,5 attraversa i bronchi, arriva fino a livello polmonare e può anche essere riscontrato all’interno del fluido ematico. Il PM 0,1 può permeare la membrana cellulare e la membrana nucleare, a diretto contatto con il materiale genomico. La molecola di DNA è avvolta in un groviglio proteico che si chiama epigenoma. La funzione di questa cella di contenimento è quella di captare le informazioni che vengono dall’esterno ed ha inoltre la capacità di decidere quali geni delle molecole del DNA devono essere avvicinate per produrre altre molecole, di solito molecole proteiche. Consideriamo però che alcune molecole proteiche sono ormoni, la molecola di diossina ha una forma in grado di mimare gli estrogeni, a concentrazioni di ordine del microgrammo, quindi serve a poco sapere le quantità prodotte, se basta quel 0,1 per colpire il corpo biologico. Questa modificazione può mostrare i suoi effetti per generazioni e non si limita alla patologia tumorale, ma per tutte le patologie cronico-degenerative, che sono diventate, al posto delle infettive, le patologie che più ci investono e preoccupano.” 1  Inoltre i  “Gas e vapori che vanno a costituire la sostanza dei fumi di risulta; fumi tanto più ricchi di particolato fine ed ultrafine (il più piccolo e per ciò stesso più nocivo e penetrante) quanto più alta sarà la temperatura di trattamento e quanto meno efficaci saranno i filtri adottabili a sbarramento delle emissioni. Ritengo sia comunemente intuibile che un filtro anti particolato (F.A.P.) capace di intercettare una materia così frammentata da raggiungere il diametro di 0,1 micron (ultrafine particulate matter o P.M. 0,1) dovrebbe essere costituito da una trama tanto fitta da meritare la denominazione comune di "tappo". 1
1 Dott. Maurizio Venezi, medico omotossicologo membro di I.S.D.E. Italia e Presidente della sezione I.S.D.E. Perugia. Società scientifica riconosciuta  a livello internazionale da O.M.S. e O.N.U.
in merito alla modificazione dell’epigenoma indotta dall’esposizione all’inquinamento da particolato atmosferico, la pericolosità, la nocività ed il rischio sanitario incalcolabile a cui andiamo incontro noi e le generazioni future, nello specifico, si è arrivati ad ipotizzare addirittura modificazioni genomiche fino alla terza generazione. E dagli studi è emerso che le fasce a maggior rischio sono i bambini, donne in età fertile, donne in gravidanza con conseguente trasmissione al feto, ma in generale tutti, tant’è che i primi studi che hanno permesso di osservare le importanti modificazioni della metilazione erano stati eseguiti su uomini. 2
2 Carmona JJ, Sofer T, Hutchinson J, Cantone L, Coull B, Maity A, Vokonas P, Lin X, Schwartz J, Baccarelli AA. Short-term airborne parti culate matter exposure alters the epigenetic landscape of human genes associated with the mitogen-activated protein kinase network: a cross-sectional study. Environ Health. 2014 Nov. 13;13:94. doi: 10.1186/1476-069X-13-94.     
Nei fumi che si producono con la combustione del legno sono presenti numerose sostanze tossiche e cancerogene: benzene, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine, polveri fini e ultrafini. I fattori di emissione disponibili dimostrano come, a parità di energia prodotta, le centrali termoelettriche alimentate a legna inquinino molto di più di quelle a gas naturale … Questa rassegna bibliografica ha ampiamente documentato come la comune percezione che la legna sia un combustibile “pulito” non sia supportata da fatti documentati... I fattori d’emissione al momento disponibili, concordano con il fatto che, a parità d’energia prodotta, sia con impianti domestici sia industriali, combustibili fossili quali l’olio combustibile, ma ancor più il metano e il gas naturale, hanno un impatto sull’ambiente nettamente inferiore a quello prodotto dalla combustione di biomasse, anche quando si adottano le migliori tecnologie, oggi disponibili, per la combustione e il trattamento fumi. La conoscenza della tossicità delle emissioni in atmosfera e la possibile contaminazione delle ceneri prodotte devono obbligatoriamente far parte dei criteri che i vari Paesi intenderanno adottare per incentivare l’uso energetico di biomasse, in particolare quelle ligno-cellulosiche … Segnaliamo, a riguardo, una nota pubblicata su Science (Searchinger TD, SP Hamburg, J Melillo, W Chameides, P Havlik, DM Kammen, et al. Fixing a Critical Climate Accounting Error. Science 2009;326(5952):527-528.) in cui si esprimono dubbi che l’uso di biocombustibili contribuisca a ridurre le emissioni di gas serra in quanto, per esempio, nelle valutazioni al tempo effettuate, non erano state conteggiate le emissioni di gas serra nelle fasi di produzione e raccolta delle biomasse. Altre perplessità, sempre su Science, sono state espresse riguardo ai metodi più efficaci per ridurre le emissioni di gas serra: conservare e recuperare nuove aree forestali potrebbe ottenere risultati migliori di quelli raggiungibili utilizzando bio carburanti …La combustione diretta di biomasse legnose, a causa della tossicità dell’emissioni e del basso potere calorifico di questi combustibili, non risulta poter essere un’alternativa ambientalmente valida ai combustibili fossili se non si riuscirà a ridurre le loro emissioni di polveri fini e ultrafini, IPA e PCDD/Fs, da impianti domestici e industriali, agli stessi valori presenti nell’emissioni di analoghi impianti alimentati con metano.” 3

3Impatti ambientali e sanitari prodotti dalla combustione di biomasse legnose per la produzione di calore ed elettricità”  Prof. Federico Valerio, Direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale dell’Istituto Tumori di Genova e Responsabile scientifico dell’Osservatorio Salute - Ambiente

nel 2010 L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato come possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2A) le emissioni conseguenti alla combustione di legna;

altro inquinamento da non sottovalutare è quello derivato dalle ceneri prodotte. Da una pubblicazionescientifica datata 2005 (pubblicata da Demirbas A., 2005, Potential applications of renewable Energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues. Progress in Energy and Combustion Science, v. 31, iss. 2, p. 171-192) si evince che, il contenuto di cadmio, cromo, rame, piombo e mercurio delle ceneri volanti derivanti dalla combustione di particolari tipi di legname (quercia, faggio,abete) è superiore addirittura a quella riscontrabile nelle ceneri volanti prodotte dalla combustione di carbone. L’uso della cenere di legna come fertilizzante può essere una soluzione solo al fine di evitare i costi del loro smaltimento, ed è opportuno altresì verificare, in esse, la presenza e la biodisponibilità di composti organici tossici quali IPA e PBC, rispettivamente Idrocarburi policiclici aromatici e Policlorobifenili. Gli IPA sono classificati dallo IARC e conseguentemente  riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità, come probabili o possibili cancerogeni per l’uomo. I PCB hanno un’elevata persistenza ambientale e la marcata lipofilicità gli conferiscono un forte potenziale di bioaccumolo/biomagnificazione, la loro tossicità è stata dimostrata su animali di laboratorio e sull’uomo in seguito ad esposizione occupazionale ed accidentale. Anch’essi riconosciuti e classificati da IARC e ISS come probabili cancerogeni per l’uomo. Vi sono diversi studi che hanno verificato i livelli di contaminazione delle ceneri prodotte da caldaie alimentate a cippato di legno, che registravano valori superiori ai limiti imposti dalla Swedish Forest Agency per autorizzare il riversamento nei suoli (per citarne uno, nel caso dello studio condotto da Enell A, F Fuhrman, L Lundin, P Warfvinge, G Thelin. Polycyclic aromatic hydrocarbons in ash: Determination of total and leachable concentrations. Environmental Pollution 2008; 152 (2):285-292). Altro studio condotto in Svizzera indotto dalla somministrazione, a terreno di bosco, di cenere prodotta da una caldaia alimentata a cippato di legno con un contenuto di IPA di 16.800 microgrammo/kg. Cinque mesi dopo l’applicazione della cenere, rispetto al terreno di controllo, la concentrazione di IPA risultava addirittura sei volte maggiore (Bundt M, M Krauss, P Blaser, W Wilcke. Forest fertilization with wood ash: effect on the distribution and storage of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. Journal of environmental quality2001; 30 (4): 1296- 1304);

altro processo impattante ed inquinante è la fermentazione, considerato che sono numerosi gli studi scientifici italiani e stranieri che “con carattere di evidenza” documentano seri rischi di danni alla salute, sia a breve che a lungo termine, in popolazioni che vivono in aree dove siano presenti impianti a biomassa e biogas e riferibili alle emissioni di H2S (idrogeno solforato) prodotto appunto dal processo di fermentazione, che le attuali tecniche di neutralizzazione non sono ancora in grado di annullare. L’idrogeno solforato è una sostanza estremamente tossica poiché irritante ed asfissiante. A concentrazioni di 715.000 microgrammi/mc, per inalazione, può causare la morte in 5 minuti ( studio sulla tossicità effettuato del Canadian Centre for Occupational Health and Safety 2001) L’inquinamento delle acque con H2S provoca moria di pesci, l’effetto sulle piante è cronico per la sottrazione di microelementi essenziali per il funzionamento dei sistemi enzimatici. Nei confronti dei materiali mostra una discreta aggressività per i metalli, provocandone un rapido deterioramento (caratteristiche inquinanti a cura dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT);

la motivazione principale per cui gli impianti a biomassa sono stati inseriti nelle politiche di “Green Economy” è il bilancio di emissione di CO2, in quanto si assume che la CO2 liberata dalle biomasse al momento della loro combustione sia quella catturata e assorbita dalla pianta nei decenni precedenti dall’atmosfera. Nel bilancio complessivo le emissioni di CO2 da biomassa sarebbero pertanto nulle. Purtroppo però sempre più studi stanno evidenziando che la “neutralità”, in termini di emissioni di CO2 dell’utilizzo di biomasse a scopi energetici non risulta corretta, poiché l’assunzione che il carbonio rilasciato dalla combustione sia quello assorbito dalla pianta durante la sua crescita non tiene conto dell’uso del suolo necessario a tale crescita e della perdita di capacità di stoccaggio di carbonio delle foreste e dei boschi, tant’è che anche l’Europa da alcuni anni ha rivisto il suo iniziale forte sostegno a queste tecnologie. Lo stesso Comitato scientifico dell’Agenzia Europea per L’Ambiente ha sottolineato che la sostituzione di combustibili fossili con biomasse non porta, di per sé, ad una riduzione delle emissioni climalteranti. L’errore in cui si incorre nel fare ciò, infatti, consiste nel dimenticare che se le biomasse non fossero coltivate a fini energetici, il suolo (o le piante)assumerebbero comunque una certa quantità di carbonio. In sostanza, la “neutralità” in termini di emissioni di carbonio dell’utilizzo delle biomasse consiste in una sorta di doppio conteggio, perché da un lato si considera la capacità di stoccaggio di carbonio della pianta per annullare le emissioni al camino della combustione della biomassa, dall’altro si conteggia comunque tale capacità di assorbimento nella riduzione complessiva delle emissioni climalteranti. Come ammesso dallo stesso Comitato scientifico, questi errori sono stati assunti alla base di numerosi provvedimenti per il sostegno delle bioenergie, come nel caso della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili. In questo, già di per sé, errato bilancio non sono state altresì incluse le emissioni inevitabilmente rilasciate dalla raccolta,dallo stoccaggio, dalla lavorazione, essiccatura e mobilitazione del legno. (fonte: Dossier di Nomisma. Società di ricerca in campo energetico ed ambientale);

per di più, l’Associazione internazionale di scienziati e ricercatori in tema ambientale e salute (“Union of Concerned Scientists”) sostengono che la scienza ha sollevato significanti dubbi sull’uso della legna nell’ambito bioenergetico come metodologia a basse emissioni di carbonio. E che vi è una chiara assenza di benefici a livello di emissioni, considerando anche le deforestazioni ed i disboscamenti di cui non si è tenuto conto nelle valutazioni;

a metterci a disposizione elementi decisionali determinanti e risolutivi è il Rapporto “Qualità dell’aria in Europa 2016” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) che stima 467 mila morti premature ogni anno attribuibili all’inquinamento in Europa, 91.000 in Italia (maglia nera), e per il quale il Parlamento Europeo ha approvato una direttiva per imporre limiti più bassi ai principali inquinanti con l’obiettivo di abbassarne entro il 2030. Questo monitoraggio individua in primis le polveri ultrasottili come responsabili delle centinaia di migliaia di morti premature. Circa l’85% degli abitanti dell’UE ed in Italia 9 su 10  sono stati esposti a inquinamento da particolato a livelli ritenuti dannosi per la salute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.). Fonte principale riscontrata dal Rapporto è la combustione di carbone e biomassa da parte di industrie, centrali elettriche e famiglie. Congiuntamente a ciò, è d’obbligo tenere presente e ricordare la Direttiva 2006/12/CE con la quale, tra altre misure, si riportano misure necessarie per assicurare che rifiuti e/o scarti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza arrecare pregiudizio all’ambiente.

RITENUTO:

di fare proprie e dare voce alle preoccupazioni, fondate su criteri scientifici ampliamente dimostrati, e manifestate dai cittadini di questo Comune, di cui questa Giunta ricordiamo essere rappresentativa, ma anche dei cittadini e rappresentanti istituzionali dei Comuni limitrofi, in ordine alla realizzazione di questa tipologia di impianti inevitabilmente inquinanti;

imprescindibile dovere di ciascun amministratore locale profondere ogni sforzo per la salvaguardia della compatibilità ambientale, per la tutela dei potenziali rischi per la salubrità dell’ambiente, per la tutela della salute pubblica, per la tutela della biodiversità, delle produzioni agricole di pregio consolidate sul nostro territorio, biologiche e tipiche;

necessario salvaguardare l’autonomia dei territori, nel rispetto delle Leggi sovra citate, in ordine alle scelte fondamentali e condizionanti lo sviluppo futuro del proprio territorio;

fondamentale tutelare l’immagine del territorio a vocazione principalmente agro turistica, che potrebbe esserne irreversibilmente deturpata, senza per giunta sufficienti garanzie a tutela dei cittadini e non dimenticando l’adesione di codesto Comune alle Città Slow, di risonanza internazionale, inevitabilmente in evidente contrasto con l’accoglimento sul territorio di impiantistiche inquinanti;

che altri stati europei, come la Germania e la Svezia, all’avanguardia nell’uso di queste tecnologie, stanno rivalutando da tempo la bontà di questa tipologia di centrali come ampiamente esposto. Per di più, (ad esempio in Germania) si sta riscontrando che il trattamento cui è sottoposto il “digestato” non sia sufficiente ad eliminare cariche batteriche nocive per le coltivazioni;

imprescindibile, alla luce delle evidenze scientifiche emerse, la necessità di individuare dei parametri di distanza di insediamento al fine di esercitare le tutele succitate. In tal misura la proposta normativa adotta le simulazioni effettuate da ARPA Umbria su gli impatti inquinanti di maggior rilievo riscontrabili nei m. 3000;     

IPEGNIAMO SINDACO E GIUNTA AFFINCHE’

a recepire ed integrare nel proprio P.R.G  (Parte Strutturale – Norme tecniche di Attuazione, ai sensi dell’art. 32 L.R. 21 gennaio 2015, ed ai sensi dell’art. 21 L.R. 21 gennaio 2015 che al punto h)  “stabilisce, con riferimento alle discipline relative all’inquinamento acustico, elettromagnetico,luminoso e da immissioni nell’atmosfera, eventuali verifiche da effettuare per gli insediamenti interessati,in sede P.R.G., Parte Operativa”) la norma di seguito elaborata e trascritta in merito all’oggetto:

Articolo….  -  Impianti a biomassa e biogas.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas da realizzarsi nel territorio comunale non possono essere di potenza nominale superiore a 50 KW elettrici.

Salvo quanto previsto al comma che precede, la realizzazione di centrali a biomassa e biogas è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, con finalità di autoconsumo e di scambio sul posto.

L’approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della “filiera corta”.

Per biomassa da filiera corta si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalla industrie connesse, prodotti entro il raggio di 30 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica.

La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa.

A garanzia della tracciabilità della biomassa, i produttori di energia dovranno acquisire e trasmettere all’Amministrazione Comunale,per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa:

-       I fornitori stessi della biomassa;

-       Le specie e caratteristiche di ciascuna materia prima;

-       La relativa superficie di produzione e i dati catastali;

-       Il quantitativo di prodotto trasportato ed impiegato per la produzione di energia;

-       La metodologia di trasporto utilizzata ed il relativo percorso.

E’ vietato l’utilizzo di qualsivoglia materia derivante da rifiuti o da attività di depurazione.

Le distanze minime di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di m. 3.000 da edifici singoli (residenziali, rurali, insediamenti commerciali e/o produttivi o di pubblico servizio), di m. 3.000 dal centro abitato (dal limite esterno) e di m. 3.000 tra un impianto e l’altro, nonché di m. 3.000 dagli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (art.18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n.7) e dagli ambiti di pertinenza degli edifici di particolare rilevo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all’art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m. e i. e dagli ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell’art.33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché dagli ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs  n. 42/2204 e s.m. e i. normativa di riferimento: art.18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n.7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i.; art. 33, comma 5 della L.R. n. 11/2005; D.Lgs n. 42/2004 e s. m. e i.

Le centrali a biomassa e biogas finalizzate all’autoconsumo, di cui al comma 2, dovranno essere realizzati ad una distanza minima di m. 500 dagli immobili di cui al comma che precede.

Nel rispetto dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, per poter realizzare l’impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Nel rispetto della Direttiva 2008/50/CE, del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e del Piano Regionale della qualità dell’aria, l’impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare la qualità dell’aria.

I progetti e le proposte di progetto d’impianti a biomassa e biogas, anche finalizzati all’autoconsumo, a prescindere dalla potenza nominale e al titolo abilitativo necessario, devono essere tempestivamente partecipati alla comunità cittadina”.

 

Città della Pieve 16/01/2018
Il Capogruppo M5S

Ilaria Gabrielli

MOZIONE: INCENTIVI PRATICA VUOTO A RENDERE


Al Sindaco Comune di  Città della Pieve              
Al Presidente del Consiglio Comunale                   
e p.c. ai Consiglieri Comunali

MOZIONE: INCENTIVI PRATICA VUOTO A RENDERE

VISTO

l’art.1, comma 2 della Direttiva 94/62/ce del Parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce che il fine della direttiva è di prevedere misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, conformemente all’art.4 della dir. 2008/98/CE sui rifiuti in tema di gerarchia nel trattamento dei rifiuti che stabilisce, anch’essa, che la prevenzione ed il riutilizzo sono ritenuti prioritari rispetto alle altre fasi di trattamento del rifiuto compreso il riciclo, le altre forme di recupero e lo smaltimento;
l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede: "è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";
Il decreto 3 luglio 2017, n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
CONSIDERATO CHE
il suddetto regolamento prevede all'articolo 4, comma 1, che "Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto";
lo stesso regolamento prevede, all'articolo 5, quali uniche forme di incentivazione del sistema proposto, la concessione agli operatori coinvolti del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di un attestato di benemerenza, oltre all'iscrizione in un apposito registro. Risultano invece assenti incentivi di tipo economico o altra facilitazione nei confronti degli operatori coinvolti dalla sperimentazione;


le forme di incentivazione contenute nell'articolo 5 del regolamento ministeriale potrebbero non risultare sufficientemente incoraggianti rispetto all’adozione del sistema del vuoto a rendere qualora non accompagnate anche da incentivi di carattere economico o di altro tipo.
il Consiglio Comunale, in un'ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, riconosce quale azione fondamentale la riduzione ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, e che questi risultati possano essere conseguiti con successo attraverso il sistema del vuoto a rendere e la contestuale adozione dei predetti opportuni incentivi economici o di altra natura nei confronti degli operatori aderenti quale giusto riconoscimento per l’adozione di tale pratica virtuosa e che tale sperimentazione registri una ampia adesione al fine di garantirne l’esito favorevole.
IPEGNIAMO SINDACO E GIUNTA
ad approvare, […congiuntamente all’esame ed approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria del’Ente per il triennio 2018-2020], forme di incentivo economico, quali la riduzione della tassa sui rifiuti Ta.Ri., per gli esercenti, nonché per i produttori e distributori, che aderiranno alla sperimentazione di cui al predetto "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare..” oppure altre forme di agevolazione.

Città della Pieve 15/12/2017
Il Capogruppo M5S

Ilaria Gabrielli